Con il decreto 09.03.2020 si sono varate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19.

In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo2020, ( che riguardava la Regione Lombardia ed altre province del Nord Italia) sono estese all’intero territorio nazionale.

La lettera a) dell’’art. 1 del decreto 08 marzo stabilisce che si deve evitare ogni spostamento delle persone fisiche …………, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il comma 2 dell’art. 1 del decreto 09 marzo prevede altresì che sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Al comma 3  dell’art. 1 del decreto 09 marzo è previsto che lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

L’Avvocato penalista  Emanuele Varrica spiega in maniera esemplificativa gli articoli in questione.

Domanda: posso svolgere attività fisica all’aperto?

Risposta: A mio avviso è possibile svolgere attività fisica all’aria aperta, chiunque potrà effettuare una corsetta sul lungo mare o fare un giro in bici nel centro storico, purchè non si creino degli assembramenti, dunque l’attività dovrà essere svolta con il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Di contro, se si creano assembramenti di “sportivi in luoghi pubblici, gli stessi potranno essere denunciati per violazione delle misure contenute nei decreti di cui sopra.

Domanda: posso uscire di casa per prendere mio figlio che si trova dalla mia ex?

Risposta: Il genitore non affidatario ( nella maggior parte dei casi , il padre) ha diritto di vedere e tenere con sé il proprio figlio e soprattutto tale diritto dovrà essere esercitato nei giorni e negli orari stabiliti dal Giudice.

Pertanto, a mio avviso, in vigenza delle misure predette,  il genitore non affidatario potrà recarsi presso la residenza dell’ex coniuge per prendere il figlio/a e trascorrere con lo stesso/a del tempo presso la propria abitazione.

Di conseguenza, il padre potrà poi riaccompagnare il minore dalla madre affidataria, alla scadenza del periodo temporale di cui al provvedimento del Giudice.

Pubblicato da Filippo Virzì

Filippo Virzì, Giornalista

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7 commenti

  1. Articolo esaustivo, dovrebbe essere divulgato per evitare che fiocchino denunce improprie, controlli irragionevoli ed inutili tensioni tra cittadini e forze dell’ ordine per una errata interpretazione del decreto legge. Grazie avvocato

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