Con grande pazienza e professionalità l’Avv.to penalista Emanuele Varrica che ringraziamo per la sua assidua collaborazione in un momento così critico per le nostre esistenze, interpreta e chiarisce ancora una volta per i nostri lettori alcuni aspetti normativi inerenti le nuove disposizioni legislative nazionali e regionali.
A seguire il suo prezioso lavoro interpretativo.

Con il D.P.C.M. 01 aprile 2020, il Governo ha emanato disposizioni attuative del decreto legge25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come già chiarito nel precedente articolo, sotto l’aspetto sanzionatorio,la scelta è stata quella di abbandonare la strada della risposta penale, nella lieve forma del reato previsto e punito dall’art. 650 c.p., per passare ad un nuovo illecito amministrativoche sanzione l’inosservanza delle misure adottate per evitare la diffusione del Covid -19.
Infatti, il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00.

Avverso l’accertamento della violazione amministrativa, il soggetto interessato, entro 30 giorni dall’avvenuta contestazione della violazione, potrà far pervenire scritti difensivi e documenti al Prefetto e chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità, che se ritiene fondato l’accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Al fine di fornire una risposta uniforme per i fatti commessi antecedentemente, il legislatore ha previsto che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative,si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
Ciò significa,che il soggetto denunciato ( secondo la normativa precedente) ai sensi dell’art. 650 c.p. per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al primo decreto legge del 25 febbraio e seguenti, si vedrà applicata la sanzione amministrativa di € 200,00.

Ed ancora, il decreto legge conferisce alle Regioni il potere di introdurre misure ulteriormente restrittive, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in parte di esso, dunque appare opportuno effettuare brevi cenni sull’ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 03.04.2020 della Regione Sicilianache all’art. 4 prevede:
1) È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore.
2) E’ consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio.
3) Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.
La mancata osservanza degli obblighi comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
L’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.14 ha validità dal 04.04.2020 al 13.04.2020, che è il termine di proroga anche a livello nazionale.
L’obiettivo del Governo è quello di contrastare e contenere il contagio da Coronavirus, però va detto anche che ilrapido susseguirsi e sovrapporsi di provvedimenti, prescrizioni e obblighi, non sempre di facile ed immediata comprensione, ha investito la cittadinanza e se vi è confusione normativa, anche il cittadino più ligio e rispettoso delle regole può incorrere in responsabilità, pertanto, solo regole precise ed inequivoche consentono al soggetto di rispettarle, legittimando l’ordinamento a sanzionarne l’eventuale violazione.

Per maggiori delucidazioni è possibile mandare eventuali quesiti all’indirizzo di posta elettronica:
avv.emanuelevarrica@libero.it.

Pubblicato da Filippo Virzì

Filippo Virzì, Giornalista

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5 commenti

  1. Dante testimone…

  2. AvatarFM 501 anche,cw 855, anche ce 136 oppure ew 131..e anche de 626....lo stesso camion petronulli molesta la vise per strada... ha detto:

    Dante testimone….

  3. Dante testimone….

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